La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo.

Cos’è

E’ una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.

La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art.141 e 141bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Approvazione del Regolamento dell’Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 , n.773 TULPS , ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del Tulps, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite alla competenza comunale dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.

In particolare la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti di cui al comma 1 dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e segnatamente deve:

  • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (esame progetto preventivo o di massima per parere di fattibilità);
  • verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti (esame progetto definitivo e sopralluogo per verifica dell’agibilità), ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
  • accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
  • accertare, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della L. n. 337/1968;
  • controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ha il compito, altresì, di rilasciare il parere ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o, nell’albo degli architetti o, nell’albo dei periti industriali o, nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del TULPS, per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, con le medesime modalità e disposizioni, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l’Agibilità in data non anteriore a due (2) anni.

Chi può fare la richiesta
Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio.
Cosa fare
Il parere e la verifica vengono richiesti tramite SUAP comunale ove ha sede la manifestazione pubblica, il locale o l’impianto.

A chi si rivolge

  • Gestori di locali pubblici;
  • Organizzatori di manifestazioni pubbliche;
  • Titolari di attività di spettacolo viaggiante.

La Commissione è nominata giusta Determinazione sindacale n. 103 del 28/11/2023 ogni tre anni dal Sindaco pro-tempore ed è composta:
• dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
• dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
• dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico o tecnico dallo stesso delegato;
• dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
• dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
• da un esperto in elettrotecnica

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2023- 2026 con la seguente composizione:
Presidente Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono (o suo Delegato);
Componenti:
• Comandante della Polizia Municipale Magg. Luigi Marulli (o suo Delegato);
• Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio (o suo Delegato);
• Responsabile dell’Area Gestione del Territorio Ing. Maurizio Busacca (o suo Delegato);
• Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo Delegato);
• Esperto in elettrotecnica Ing. Alfredo Marino;
Inoltre, ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, potranno essere aggregati i seguenti componenti:
Aggregato Esperto in acustica Ing. Dora Ferreri – componente effettivo;

MODULISTCA:

Pagina aggiornata il 13/12/2023

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